Temi trattati:
- Versamento Imposta di bollo su Fatture
- Libro Giornale
- Libro Inventari a saldo per l’anno 2014.
L’emanazione del DMEF 17 Giugno 2014, all’Art.6 ha modificato il procedimento e le modalità di versamento dell’Imposta di Bollo, posticipando la scadenza a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio , mentre prima era fissata entro il 31 Gennaio dell’anno successivo.
Il testo dell’Art. 6 è esplicito:
“Art. 6 Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e’ corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241, con modalità esclusivamente telematica.
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali e’ obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.
L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, e’ dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.”
L’articolo ci fornisce diverse utili indicazioni. Innanzitutto che il versamento è unicamente per via telematica con F24. Al Comma 2, amplia le casistiche di applicazione, includendo anche le fatture, dove prima era consentita solo se si era in possesso dell’autorizzazione all’assolvimento dell’Imposta di Bollo in modalità virtuale. Il termine per il versamento dell’Imposta di Bollo è stabilito entro 120 giorni dalla chiusura dell’Esercizio. Infine conferma che il calcolo è basato sull’equazione di un bollo ogni 2.500 registrazioni contabili (non righe del Libro Giornale). Ultimo, ma molto importante, che non si deve più ottemperare al versamento dell’acconto e alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Un’ottima semplificazione rispetto alla precedente procedura.
Stabilire il termine, fissato entro 120 giorni dalla chiusura dell’Esercizio, introduce di fatto, scadenze diverse in funzione del periodo fiscale adottato, che può essere pari all’anno solare o infrannuale. In questo secondo caso, l’esercizio, inizia e termina in anni diversi. Vediamo di seguito le varie scadenze.
1. Scadenze per eseguire il versamento.
Il termine per eseguire il versamento è di fatto legato al periodo fiscale adottato come Esercizio. Esso può essere pari all’anno solare o gestito su periodo infrannuale. Vediamo di seguito le principali tipologie:
Scadenza per Anno Fiscale Gennaio-Dicembre. Le Aziende che hanno adottato l’esercizio fiscale pari all’anno solare, devono eseguire il versamento entro il 30 Aprile dell’anno successivo (120 giorni dal 31 Dicembre dell’anno prima).
Scadenza per Anno Fiscale Aprile-Marzo. Le Aziende che hanno adottato l’esercizio fiscale con inizio il primo Aprile e con termine il 31 marzo dell’anno successivo, devono eseguire il versamento entro il 29 Luglio dell’anno successivo (120 giorni dal 31 Marzo dello stesso anno).
Scadenza per Anno Fiscale Luglio-Giugno. Le Aziende che hanno adottato l’esercizio fiscale con inizio il primo Luglio e con termine il 30 Giugno dell’anno successivo, devono eseguire il versamento entro il 28 Ottobre dell’anno successivo (120 giorni dal 30 Giugno dello stesso anno).
Scadenza per Anno Fiscale Ottobre-Settembre. Le Aziende che hanno adottato l’esercizio fiscale con inizio il primo Ottobre e con termine il 30 Settembre dell’anno successivo, devono eseguire il versamento entro il 28 Gennaio dell’ulteriore anno successivo (120 giorni dal 30 Settembre dell’anno prima).
2. Modalità di calcolo dell’Imposta di Bollo.
L’Imposta di Bollo deve essere versata entro il Termine previsto e la normativa, ricordiamo, consente di raggruppare nello stesso versamento:
L’Imposta dovuta sul Libro Giornale (1 bollo da 16,00 Euro ogni 2.500 Registrazioni contabili (non righe del Libro Giornale).
L’Imposta dovuta sul Libro Inventari (1 bollo da 16,00 Euro ogni 2.500 registrazioni contabili. Ma nel Libro Inventari questo elemento non c’è e, quindi, l’Agenzia delle Entrate dispone di contare, come registrazioni contabili, gli elementi che concettualmente ne corrispondono. Tali elementi sono: ogni articolo o prodotto nella parte inventario, ogniconto nella parte bilancio, ogni cespite nella parte dei beni ammortizzabili, etc. Calcolo complicato, ma fattibile.
L’imposta dovuta sulle Fatture di vendita, per il Bollo da 2,00 Euro, da apporre ad ogni fattura esente IVA con totale superiore ai 77;57 Euro (ex 150.000 Lire). Diversamente da prima, anche questa Imposta, può essere versata ai sensi dell’Art. 6 del DMEF 17 Giugno 2014, rappresentando una notevole semplificazione, rispetto alla procedura dell’autorizzazione all’assolvimento dell’Imposta di Bollo in modalità virtuale, che comunque continua a rimanere attiva e che prevede la scadenza ancora al 31 gennaio di ogni anno. Si precisa che coloro che hanno avuto e continuano ad utilizzare l’autorizzazione, devono aderire ed espletare la procedura telematica prevista per quella modalità e rispettare la sua scadenza posta al mese di gennaio di ogni anno. A meno che non si proceda a dare formale disdetta, per passare alla procedura prevista nel DMEF 17 Giugno 2014.
Relativamente al calcolo dell’imposta di Bollo da versare, abbiamo due diverse operazioni:
LIBRO GIORNALE e LIBRO INVENTARI: Per coloro che vogliono cimentarsi nelle operazioni di calcolo suggeriamo di rilevare il numero totale delle registrazioni contabili, dividerlo per il valore 2.500 e applicare al risultato la regola dell’arrotondamento all’unità superiore. L’arrotondamento per eccesso è necessario per calcolare bolli interi (ad esempio se avessimo 25.686 Registrazioni, dobbiamo versare 11 Bolli e non 10,2744 Bolli). Trovato il numero dei bolli, lo si moltiplica per il valore unitario di 16,00 Euro e con ciò, si determina l’importo complessivo da versare.
FATTURE CON IMPOSTA DI BOLLO (anche quelle elettroniche da trasmettere alla Pubblica Amministrazione): l’importo da versare corrisponde alla moltiplicazione del numero di Fatture, che devono avere l’Imposta di Bollo, per il valore del bollo che è di 2,00 Euro.
3. Modalità di versamento dell’Imposta di Bollo.
Precisiamo che l’Imposta di Bollo, dovuta sul Libro Giornale e sul Libri Inventari, la si deve sommare a quella dovuta sulle fatture per inserire un solo rigo nel modello F24 Telematico. Infatti l’uso del modello F24 è di nuova introduzione ed è obbligatorio dal 01/01/2015, sostituisce il precedente versamento con modello F23, in quanto a Dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 106/E del 2 Dicembre 2014, nella quale dispone la procedura per ottemperare alle disposizioni del DMEF 17 Giugno 2014, istituendo il Codice Tributo:
“2501” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Ne risulta quindi che il modello dovrà essere compilato come da esempio seguente e dovrà essere trasmesso telematicamente:
Non si deve più inviare la Raccomandata all’Agenzia delle Entrate con la “Comunicazione consuntiva Imposta di Bollo” e non si deve più versare l’acconto per l’anno 2015. Rammentiamo infine che per l’anno 2014, avendo già versato l’acconto nello scorso Gennaio 2014, l’importo da versare dovrà essere il solo saldo (Totale da versare – acconto versato). Mentre relativamente all’anno 2015, non versando ora l’acconto quest’anno, al prossimo 30 Aprile 2016 si dovrà versare l’intero importo dovuto.
4. Procedura di gestione dell’Imposta di Bollo sulle Fatture in modalità virtuale tramite autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Precisiamo e ribadiamo ancora una volta, che coloro che hanno in carico l’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modalità virtuale, dovranno procedere con due differenti scadenze e modalità:
per l’imposta di bollo dovuta sulle fatture, si deve procedere con la procedura della comunicazione telematica, da trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno, e in seguito, si dovrà seguire la procedura, per i versamenti bimestrali, con F24 telematico entro le scadenze predisposte dalla comunicazione che si riceve dall’Agenzia delle Entrate
Per l’Imposta di Bollo dovuta Sul LIBRO GIORNALE e sul LIBRO INVENTARI, si deve procedere con la scadenza e le modalità previste nel DMEF 17 Giugno 2014, di cui abbiamo illustrato i termini nei paragrafi precedenti.
Una procedura più complicata e che frammenta le scadenze. Coloro che preferiscono comunque mantenere la procedura della modalità virtuale tramite autorizzazione, ovviamente possono procedere con questa modalità anche per gli anni futuri, eseguendo i versamenti con modello F24 Telematico, utilizzando però i seguenti Codici Tributo:
“2505” denominato “BOLLO VIRTUALE – RATA”;
“2506” denominato “BOLLO VIRTUALE – ACCONTO”;
“2507” denominato “BOLLO VIRTUALE – Sanzioni”;
“2508” denominato “BOLLO VIRTUALE – Interessi”.
mentre coloro che fossero interessati, a cambiare, possono procedere alla disdetta dell’autorizzazione e unificare le due modalità di assolvimento delle Imposte, con la il versamento ai sensi dell’Art.6 del DMEF 17 Giugno 2014.
5.Conclusioni.
Ottemperare all’obbligo di versamento dell’Imposta di Bollo è oggi più semplice rispetto al passato, ma rimane comunque una procedura che richiede attenzione e competenze specifiche. Come sempre siamo a disposizione di coloro che necessitano chiarimenti e supporto.